La Denuncia di Inizio Attività per la costruzione di una Piscina

La Denuncia di inizio attività (DIA) è il terzo titolo edilizio idoneo per la costruzione di una piscina, dopo l’autorizzazione edilizia e il permesso di costruire. Esso è però un titolo abilitativo “più snello” rispetto ai precedenti in quanto non è un titolo amminsitrativo ma un atto promosso dal privato.
Come nel caso del permesso di costruire viene lasciata facoltà alle Regioni di individuare con legge ulteriori tipologie di intervento assoggettate a DIA; in Lombardia, ad esempio i du e strumenti per legge hanno totale alternatività.

Gli elaborati da presentare all’interno di una DIA sono i seguenti:
– Autocertificazione di sussistenza di conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
– Elaborati progettuali tecnici;
– Autocertificazione relativa al rispetto delle norme su sicurezza e igienico-sanitarie.
Tale documentazione deve essere redatta da un tecnico abilitato.

Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della domanda al Comunie si può dar luogo ai lavori. A differenza del permesso di costruire il silenzio da parte della PA è da interpretarsi come silenzio-assenso. Il termine dei lavori deve essere entro 3 anni dall’accettazione della domanda. Ultimato l’intervento il tecnico-progettista deve rilasciare un certificato di collaudio che va presntato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA.
Gli interventi concessi sono tutti quelli non soggetti a quest’ultimo e ad edilizia libera. Sono inoltre soggette a DIA tutte quelle opere in variante a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano le destinazioni d’uso e la categoria ediliza, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Sono quindi assoggettabili a DIA gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume pari o inferiore al 20% dell’edificio principale e tutti quelli che per vincoli di azzonamento o paesaggistico-ambientali li qualifichino come interventi di una nuova costruzione. Pertanto buona parte delle piscine possono essere abilitate alla realizzazione passando da questo strumento.

Con l’ultimo aggiornamento della manovra finanziaria 2010 è stato introdotto un nuovo strumento autorizzativo in sostituzione non ancora entrato in regime, ovvero la SCIA; Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

La DIA va presentata quindi se la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed alla ulteriore condizione che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non considerino gli interventi pertinenziali  comunque “interventi di nuova costruzione”, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico.

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