L’autorizzazione edilizia e il permesso per costruire una piscina

L’autorizzazione edilizia, è una dei tre titoli idonei per la costruzione di una piscina.
In realtà non viene considerata nel TUE era uno dei titoli abilitativi esistenti introdotta dalla Legge n° 94/1982 insieme alla concessione edilizia presente nella Legge Urbanistica nazionale la 1150/1942, quindi può essere considerato in disuso.
Si applicava alle opere costituenti pertinenze o impianti tencologici al servizio di edifici già esistenti. Lo citiamo perchè potrebbe capitare qualora ci si presentasse in comune a chiedere informazioni a tal proposito, a fronte di impreparazione degli uffici stessi, potrebbe venirci richiesto questo strumento che non è “niente di nuovo” ma soltanto “fuori corso”.

Il permesso di costruire (art. 10 -21 del TUE), il secondo titolo idoneo per la costruzione di piscine, è un atto amministrativo che consente l’esecuzione di opere edili inquadrate all’interno di:
– interventi di nuova costruzione;
– interventi di ristrutturazione urbanistica:
– interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume o sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino cambiamenti di destinazione d’uso.

Esso viene rilasciato  in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Nel permesso di costruire devono essere indicati i termini di inizio e fine lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre l’opera deve essere completata entre tre anni dall’inizio dei lavori. Sono concesse proroghe sul termine solo in casi particolari.
La realizzazione delal parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo permesso solo per quelle opere ancora da eseguire.

La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo sportello unico corredata da:
– titolo di legittimazione
– elaborati progettuali richiesti dal regolamenteo edilizio e da altri documenti qualora ve ne fosse richiesta
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie
Entro 60 giorni (120 per i Comuni sopra i 100.000 abitanti) il responsabile del procedimento deve dare risposta alla domanda. In caso contrario si ha un silenzio significativo nella forma del silenzio rifiuto.
Le Regioni hanno facoltà di individuare con legge ulteriori interventi che in relazione all’incidenzasul territorio o al carico urbanistico sono sottoposti al permesso di costruire.

Il permesso di costruire deve quindi essere richiesto per la realizzazione di una piscina di nuova costruzione non legata ad un vincolo pertinenziale ad un altro immobile (ovvero ogni qual volta uno di essi è permanentemente e volontariamente al servizio dell’altro, cioè esiste solo e soltanto in funzione dell’altro cespite).
Tuttavia anche nel caso di pertinenze è previsto il permesso di costruire nei seguenti casi:
– l’opera che deve essere realizzata ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale;
– quando le NTA e altri strumenti, quali il regolamento Edilizio, in base alla zonizzazione e ai possibili vincoli paesaggistici-ambientali, li qualifichino come interventi di nuova costruzione.

In conclusione:
-L’autorizzazione edilizia può quindi essere richiesta solo se prevista dalla normativa regionale o dal regolamenteo edilizio comunale del comune interessato, in modo specifico, per la realizzazione del tipo di piscina da eseguire.
-Se la realizzazione della piscina può configurarsi come intervento pertinenziale (a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale ed alla ulteriore condizione che le norme tecniche degli strmenti urbanistici non considerinogli interventi pertinenziali comunque “interventi di nuova costruzione”, tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico) va presentata invece la DIA, Denuncia Inizio Attività.
-Il permesso di costruire serve in tutti gli altri casi.

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