I tipi di responsabilità di un Installatore di Piscine e le conseguenze in cui rischia di incorrere

I casi di responsabilità penale e civile in cui un installatore di piscine può incorrere in certe situazioni:

Responsabilità PENALE:

  • lesioni colpose (art. 590 c.p.):
  • lievi;
  • gravi;
  • gravissime;
  • omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Per lesioni lievi si intendono quelle comportanti una malattia di durata sino a 40 gg, per lesioni gravi una malattia o incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni superiori a 40 gg, o se è stato cagionato l’indebolimento permanente di un senso o di un organo, per lesioni gravissime si intende una malattia ceratmente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, o la perdita dell’uso di un organo, o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Responsabilità CIVILE:

  • responsabilità  extra-contrattuale (art.2043 e ss. c.c.);
  • responsabilità contrattuale (art.1218 e ss, c.c.);

Differenze:
La responsabilità penale presuppone che vi sia un interesse dello Stato a perseguire penalmente i colpevoli di un reato, di talchè è il Pubblico Ministero che, in veste di “promotore di giustizia”, agisce nei confronti del responsabile.
Per ecrti reati però il Legislatore permette che sia la persona offesa a “chiedere”, inizialmente, di procedere penalmente nei confronti del reo: sono questi i casi in cui si parla di “reati perseguibili su querela di parte”, con ciò intendendo che laddove non vi sia questa richiesta (rectius, querela) il reato non è perseguibile in sede penale.
La persona offesa (ed il danneggiato dal reato) ha poi comunque diritto a “costituirsi parte civile” nel processo penale al fine di poter ottenere il risarcimento del danno patito.
Quanto alla procedibilità di tali reati va detto che il reato di lesioni colpose (lievi, gravi o gravissime), salvo alcune eccezioni, è procedibile “su querela di parte” mentre il reato di omicidio colposo è procedibile d’ufficio.
La responsabilità civile, invece, presuppone che sia il privato, danneggiato dal comportamenteo altrui (o dall’altrui inadempimento contrattuale) a chiedere al Giudice “civile” di accertare la responsabilià del danneggiante e condannarlo al risarcimento del danno.

Questa voce è stata pubblicata in Le normative sulle piscine. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Perché?